Il Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023, ha approvato il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus” sulle nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori.
Il principale obiettivi della Direttiva Omnibus è garantire che i consumatori siano informati in modo chiaro e comprensibile sui prodotti e servizi che acquistano online. Ciò include l’obbligo per le aziende di fornire informazioni chiare sui prezzi, sulle caratteristiche del prodotto e sui termini e condizioni del contratto.
Inoltre, la Direttiva Omnibus prevede l’introduzione di misure per contrastare le recensioni false o ingannevoli sui siti web di e-commerce. Le aziende saranno tenute a verificare la veridicità delle recensioni e a prevenire l’utilizzo di bot o altre tecniche per falsificare le recensioni.
Il Decreto Legislativo sarà attivo dal novantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quindi si devono apportare le modifiche entro GIUGNO 2023.
Ma di cosa parla in dettaglio e cosa regolamenta la direttiva “omnibus”?
La direttiva “omnibus” in dettaglio
Il punti di partenza, come in ogni direttiva Europea, è l’armonizzazione delle regole e la trasparenza.
I punti principali della riforma riguardano:
1. Le recensioni online
2. I ribassi di prezzo
3. La trasparenza nei risultati di ricerca dei marketplace
4. Le clausole vessatorie inserite all’interno dei contratti verso i consumatori
5. Innalzamento delle sanzioni, per grandi aziende e per illeciti verso minori
6. Il ruolo di consumatore anche in caso di pagamento in dati
mettendo il focus su
- la trasparenza di informazione verso i consumatori: negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti
- le pratiche commerciali scorrette con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (dual quality);
- il regime sanzionatorio con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima sarà comunque al massimo del 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri
Per tutti gli ecommerce i punti fondamentali a cui prestare grande attenzione sono due: le recensioni e gli sconti
Le recensioni
Come ormai sappiamo da tempo, il consumatore è molto influenzato dalle recensioni e raccomandazioni di altri consumatori quando effettua acquisti online. Pertanto, è stato ritenuto essenziale che i venditori forniscano informazioni chiare e trasparenti sulla provenienza e le eventuali misure di controllo sulla veridicità delle recensioni pubblicate sui loro siti web.
L’idea che sta alla base è che, se i venditori adottano procedure per garantire l’autenticità delle recensioni, dovrebbero fornire ai consumatori informazioni sulle modalità di svolgimento delle verifiche che sono effettuate.
Quindi dovrà essere sempre essere pubblicato in modo chiaro e visibile se le recensioni sono “verificate” o “provenienti da consumatori che hanno acquistato il prodotto/servizio recensito”.
Per fare un esempio, le recensioni che arrivano da schede di motori di ricerca (evitiamo nomi) non sono verificate e dovrà essere indicato in modo chiaro che sono recensioni inserite da un consumatore in modo autonomo e non richiesto, senza nessun controllo che sia realmente un acquirente del sito. Recensioni che invece arrivano da sistemi terzi specializzati (evitiamo come sopra) sono verificate e dovrà essere indicato come viene effettuata la richiesta di recensione e verifica.
Inoltre non sarà più possibile filtrare le recensioni per escludere dalla pubblicazione sul sito quelle peggiori: pratiche come quelle di inserire nel widget del proprio sito solo recensioni con 5 o 4 stelle non saranno quindi più ammesse! Se l’ultima recensione avuta sarà negativa dovrà comparire.
Gli sconti o ribassi di prezzo
Nel codice del Consumo viene inserito l’articolo 17-bis, che mira a contrastare il fenomeno dei finti ribassi di prezzo ovvero aumentare artificiosamente il prezzo per far visualizzare uno sconto maggiore al consumatore.
La nuova norma stabilisce che ogni annuncio di riduzione del prezzo sull’ecommerce deve indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti.
La norma riguarda quindi solo gli sconti a catalogo e non gli sconti a carrello (coupon e sconti orizzontali e verticali, carte fedeltà e buoni in genere).
Sono esclusi dal far vedere il prezzo più basso dei trenta giorni precedenti gli aumenti di listino (che ovviamente in caso di contestazione devono essere provati) e le vendite sottocosto (pratica della GDO). Inoltre sono esclusi gli sconti anche sui prodotti deperibili o con una scadenza che si approssima, visto che il calo di prezzo è giustificabile dalla necessità di doverlo vendere e consumare il prima possibile. Ed infine sono escluse anche le offerte combinate (esempio promozioni come il 3×2) ed i cross-selling (come vendere servizi o prodotti associati al prodotto acquistato).
I Marketplace
Sempre nell’ottica della trasparenza quando un consumatore acquista qualcosa in un marketplace (un ecommerce dove sono presenti vari venditori come ad esempio il maggior ecommerce al mondo e in centinaia di molti altri website di vendita) deve sempre essere chiaro da chi compra. Devono essere sempre date tutte le informazioni possibili in modo che il consumatore sia consapevole da chi sta comprando.
Il ruolo di consumatore anche in caso di pagamento in dati
La direttiva omnibus stabilisce che i diritti dei consumatori valgono anche in caso di prodotto o servizio digitale acquistato anche senza esborso di denaro ma rilasciando i propri dati personali.
Un esempio di questi prodotti e servizi sono gli utenti di servizi gratuiti, come le email non associate ad un proprio dominio o i social network o Comunque ogni servizio gratuito che prevede una registrazione con profilazione. Questi dati infatti possono essere oggetto di segmentazione e il consumatore diventa oggetto di advertising puntuale.
Le clausole vessatorie
Le clausole vessatorie erano già considerate nulle nella legislazione pre-omnibus, ma il consumatore doveva effettuare una segnalazione ed il contratto, eccetto per quelle specifiche clausole, era valido. Essendo inserito ora una norma all’interno di una direttiva organica e con sanzioni chiare, l’automatismo dell’attività sanzionatoria richiede una revisione dei contratti per non incorrere in un 4% di multa sul proprio fatturato!
Le prossime settimane
In sintesi, la Direttiva Omnibus rappresenta un passo importante per migliorare la trasparenza e la tutela dei consumatori digitali nell’UE ed in Italia. Il decreto prevede una serie di misure per garantire che i consumatori siano informati e protetti quando acquistano prodotti e servizi online. Le aziende saranno tenute a rispettare i nuovi obblighi previsti dalla direttiva e a fornire informazioni chiare e precise ai propri clienti. In questo modo, si creerà un ambiente digitale più sicuro e trasparente per tutti i consumatori nell’UE.
Le prossime settimane saranno dunque necessarie per allinearsi alla normativa per tutti coloro che vendono su proprio ecommerce o su marketplace, inserendo tutte le possibili informazioni necessarie al consumatore per un acquisto consapevole. E a noi consulenti per dare le informazioni per farlo al meglio 🙂