A decorrere dal 1° luglio 2021, per l’IVA delle operazioni di e-commerce B2C, non verrà più applicata la soglia per le vendite a distanza per singolo paese, ma verrà applicata un’unica soglia per le vendite a distanza in tutta l’Unione europea.
Sempre dal 1° luglio 2021 sarà disponibile il nuovo One Stop Shop scheme (OSS, regime di Sportello unico). Il regime OSS permette ai merchant di riscuotere e rimettere l’IVA sulle vendite in tutti gli stati membri dell’Unione europea, senza che si debbano registrare singolarmente in ogni stato.
Queste le novità che si trovano nella Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 (termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2021, prorogato dalla decisione del Consiglio Ue 2020/1109 e dai Regolamenti UE 2020/1108 e 2020/1112).
La nuova soglia di applicazione dell’IVA territoriale
Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito B2C continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce, quello che cambia è che non sono più previste le soglie per singolo paese ma tutti dovranno seguire questo schema (articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):
- fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
- al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, cumulata in un anno, si applicherà l’iva del luogo di destinazione dei beni (art.33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE).
OSS – One Stop Shop scheme
A partire dal 1° luglio 2021 sarà disponibile, come già anticipato, per coloro che superano la soglia minima annua di 10.000 euro, il nuovo One Stop Shop scheme (OSS, regime di Sportello unico). Il regime OSS permette ai merchant di riscuotere e rimettere l’IVA sulle vendite in tutti gli stati membri dell’Unione europea, senza che si debbano registrare singolarmente in ogni stato. Una grande semplificazione rispetto a prima che si doveva aprire una posizione fiscale per ogni paese, al superamento del limite previsto dal suddetto (generalmente 35.000 euro).
Quello che dovranno fare i merchant dunque sarà inserire l’IVA per ogni paese in cui vendono i prodotti ed esporre quindi i prezzi finali con IVA CORRETTA per il paese di destinazione.
Questo articolo è realizzata solamente a scopo informativo e non sostituisce il parere professionale di un consulente fiscale. Se si hanno ulteriori domande sull’applicabilità della legislazione fiscale nel singolo caso, contattare le autorità fiscali locali o il proprio studio di commercialisti e fiscalisti. Quello che possiamo fare per voi è aiutarvi nello sviluppare il Vostro business aiutandovi nel percorso di crescita.