La novità per l’ecommerce b2c (quello rivolto agli utenti finali) è una, ma è di quelle importanti: l’imposta sul valore aggiunto dei prodotti o servizi sarà dovuta nel paese del consumo.
Genesi della nuova IVA
E’una decisione attesa da tempo…anzi che era già stata presa da tempo!
Le nuove disposizioni sono state introdotte in sede europea con la direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 ma non erano (e non lo sono tuttora) ancora recepite in Italia. Ma con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 1 ottobre 2014 è permessa l’iscrizione al MOSS (mini-one shop stop).
In pratica dal 1 Gennaio 2015 gli acquisti effettuati tramite ecommerce saranno oggetto di imposizione iva del paese dell’acquirente (e non più del paese del venditore). Per capire meglio basta fare un esempio: se acquistiamo in Italia un brano musicale, si pagherà iva al 22% sia che si compri da un venditore italiano, sia che si compri da un venditore con sede in Irlanda o negli Stati Uniti).
Il venditore non potrà però fare il “tanto discusso” reverse-charge, ma dovrà ottemperare direttamente nel paese dell’acquirente e quindi essere riconosciuti in ogni paese dove andranno ad operare. In Italia sarà quindi aperto una sorte di mini-sportello unico (il sopra menzionato MOSS).
Le stesse regole varranno in tutta la comunità europea, quindi quando si andrà a vendere all’estero, nella comunità europea, si dovrà seguire queste regole adottando l’iva del paese in cui si vende e facendosi riconoscere rivolgendosi al MOSS del paese specifico.
Per avere informazioni e supporto
Se volete vendere all’estero, le regole saranno un po’ piu’ complicate….Se dovete iniziare una nuova avventura, chiamateci! Siamo una digital commerce agency nata per sviluppare il business delle aziende!