Per fare ecommerce dobbiamo sapere la normativa da seguire riferita al mercato in cui si opera. Pare una frase scontata, ma non lo è. In molti che si approcciano all’ecommerce ignorano le varie normative da seguire, e non sono a conoscenza delle variazioni che possono entrare in vigore mentre operano sul mercato.
Per un ecommerce che vende in Italia bisogna seguire la normativa italiana e, visto che facciamo parte della Comunità Economica Europea, la normativa europea.
Le tipologie di commercio elettronico si possono classificare come:
- business to consumer (B2C), è destinato al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumer).
- business to business (B2B), ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende.
- business to administration, fa riferimento esclusivamente ai rapporti, gestiti mediante reti telematiche, fra le imprese e gli enti non commerciali.
Per B2B e B2C si parla di ecommerce online ed è quello che ci interessa maggiormente: cessione di beni immateriali e servizi informatici forniti attraverso «Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire» (art. 11, Regolamento CE, 17.10.2005, n. 1777/2005; in merito R.M. 15.11.2004, n. 133/E e 21.7.2008 n. 312/E).
Normativa italiana di riferimento sull’ecommerce
Le principali norme che riguardano l’e-commerce sono:
- D.lgs. 114/98 riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997
- D.lgs. 185/99 attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
- D.lgs. 70/2003 attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
1. D.lgs. 114/98
La normativa prevede:
- al primo comma l’obbligo, da parte di chi vuole intraprendere un’attività commerciale, di inviarne comunicazione almeno trenta giorni prima del suo inizio al comune di residenza dell’esercente. Le sanzioni per mancata comunicazione sono amministrative: si può incorre in una multa oppure in casi particolarmente gravi, si rischia di vedersi sospesa l’attività anche se per un massimo di 20 giorni.
- al terzo comma precisa che “nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività prescritti dall’art. 5, nonché il settore merceologico di attività“.
2. D.lgs. 185/99
In seguito all’impetuoso sviluppo di Internet, il legislatore comunitario è nuovamente intervenuto con la direttiva n. 97/7/Ce “riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza“, volta a creare un sistema uniforme di tutele in relazione ai contratti stipulati dai consumatori dei diversi Stati membri.
In particolare la definisce contratto a distanza qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto; vengono, inoltre, definiti gli obblighi informativi diretti alla conclusione del contratto.
3. D.lgs. 70/2003
Attraverso il d.lgs 70/2003 l’ Italia ha dato attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento di attuazione, la direttiva europea sul commercio elettronico si fonda sulla clausola mercato interno ed è volta ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell’insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico, che è, per sua stessa natura, senza frontiere.
- tutte le forniture tramite mezzi elettronici devono essere considerate prestazioni di servizi;
- la tassazione ai fini Iva deve avvenire nel luogo del consumo;
- i servizi elettronici utilizzati nel territorio dell’Unione europea devono essere assoggettati a Iva nel singolo Paese del consumo quando sono posti in essere da un soggetto residente in un Paese non appartenente all’Unione europea;
- per i soggetti extra Ue devono essere emanate procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi tributari che derivano dall’effettuazione delle predette operazioni nel territorio dell’Unione europea.
La nuova normativa europea 2011/83 sui diritti dei consumatori
A queste norme principali si aggiungono quelle con la quale l’Italia ha recepito il 3 dicembre 2013, con decreto legislativo del Consiglio dei Ministri, la direttiva europea 2011/83 sui diritti dei consumatori e che entreranno in vigore a partire dal 14 giugno 2014.
La direttiva nasce per dare a tutti i 28 stati membri regole comuni al fine di tutelare i diritti dei consumatori ed in modo da favorire gli acquisti on-line (ovviamente con maggiori garanzie e sicurezze nelle procedure di acquisto).
Risarcimento e restituzioni
Le norme più importanti si riferiscono alle nuove regole per il risarcimento rapido ai consumatori in caso di acquisti non andati a buon fine. Le nuove regole (Online Dispute Resolution – ODR), che si trovano nella direttiva 2011/83, si basano sulla creazione di una piattaforma online per dare agli acquirenti la possibilità di risolvere le proprie controversie con gli esercenti senza dover passare da giudici e tribunali.
Per la restituzione le nuove regole che si applicano a tutta l’Europa hanno stabilito un termine di 14 giorni per restituire la merce acquistata online, per telefono o per corrispondenza, nel caso in cui si cambi idea per qualsiasi ragione. Se i venditori intendono addebitare ai clienti i costi della restituzione della merce in caso di ripensamento sono obbligati a specificarlo chiaramente e in anticipo.
Costi e trasparenza
Il costo totale dei prodotti e servizi dovrà essere esposto chiaramente e non potranno essere addebitate sovrattasse o costi aggiuntivi se non chiaramente specificati prima dell’ordine. Per quanto riguarda il pagamento con carte di credito dovrà essere stabilito un massimale per le sovrattasse e i commercianti non potranno addebitare ai consumatori più dei costi sostenuti da loro stessi per offrire tale sistema di pagamento.
Per le opzioni extra sarà obbligatorio lasciare la casella deselezionata di default, dando la possibilità al cliente di selezionarla in base alla propria volontà ed esigenza.
Le aziende che intendono vendere on-line dovranno fornire maggiori informazioni precontrattuali trasparenti in modo da permettere agli utenti di fare acquisti consapevoli sia nazionali che internazionali.