I nuovi obblighi pubblicitari per i siti web
La legge 88 e' conosciuta per il "divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi e aree pubbliche diverse da pertinenze di ristoranti o bar"
e la riforma delle professioni riguardanti il settore finanziario.
Ma e' stato inserito anche l'Art. 42 che recita:.
(Disposizioni inmateriadi recepimento della direttiva 2003/58/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita` di taluni tipi di societa`)
1. All’articolo 2250 del codice civile,dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presentetitolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale
delle Comunità europee, con traduzione giurata di un'esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro
versione in lingua italiana.
Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».
in altre parole le società , sia di persone che di capitale DOVRANNO indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:
- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- stato di unipersonalità (spa ed srl)
Le società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di PUBBLICARE LE INFORMAZIONI SOPRA DESCRITTE ANCHE NEL PROPRIO SITO WEB.
A decorrere dal 29 Luglio 2009, tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice civile – da porsi a carico di CIASCUN COMPONENTE L’ORGANO AMMINISTRATIVO.
Per maggiori informazioni o per effettuare le modifiche necessarie potete contattarci a info at htt punto it







